Processo calcioscommesse, ecco le sentenze di primo grado della Disciplinare

La Commissione Disciplinare, in merito al processo di primo grado sul calcioscommesse, ha emesso una serie di sanzioni nei confronti di 21 società e 52 tesserati

La Commissione Disciplinare nazionale, presieduta da Sergio Artico, in merito al processo di primo grado sul calcioscommesse ha emesso una serie di sanzioni nei confronti di 21 società e 52 tesserati, disponendo invece il proscioglimento nei confronti di 4 tesserati (Luigi ConsonniAchille CoserMaurizio Sarri e Rjiat Shala. La commissione ha altresì deciso il proscioglimento per Thomas Herve Job Iyock limitatamente ai fatti di cui alle gare  Grosseto-Reggina del 23/5/2010 e Empoli-Grosseto del 30/5/2010; Salvatore Mastronunzio limitatamente ai fatti di cui alla gara  Ancona-Albinoleffe del 17/1/2009; e Maurizio Nassi, limitatamente ai  fatti di cui alla gara Ancona-Albinoleffe del 17/1/2009).

I calciatori Mario CassanoLuigi SartorAlessandro Zamperini e Nicola Santoni sono stati squalificati per 5 anni. La Disciplinare ha inoltre inflitto una ammenda di 50.000 euro alla Sampdoria e al Siena.

L’Albinoleffe dovrà scontare 15 punti di penalizzazione nel campionato di Lega Pro per la stagione 2012/13. E’ quanto ha deciso la commissione disciplinare in merito alla vicenda calcioscommesse, infliggendo al club bergamasco anche una ammenda di 90.000 euro. La richiesta della Procura era di 27 punti. Il Pescara dovrà invece scontare 2 punti di penalizzazione in Serie A, mentre la penalità inflitta al Novara in serie B è di 4 punti. La Procura aveva chiesto – 6 al Novara e -2 al Pescara.

Il testo integrale del dispositivo
la Commissione:
A) proscioglie dagli addebiti contestati:
▪ CONSONNI Luigi;
▪ COSER Achille;
▪ JOB IYOCK Thomas Herve, limitatamente ai fatti di cui alle gare Grosseto – Reggina del
23/5/2010 e Empoli – Grosseto del 30/5/2010;
▪ MASTRONUNZIO Salvatore, limitatamente ai fatti di cui alla gara Ancona – Albinoleffe
del 17/1/2009;
▪ NASSI Maurizio, limitatamente ai fatti di cui alla gara Ancona – Albinoleffe del 17/1/2009;
▪ SARRI Maurizio;
▪ SHALA Rjiat;
B) dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
▪ BELLODI Mirko: applicazione ex art. 23 CGS della squalifica per anni 2 (due);
▪ CAROBBIO Filippo: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 20
(venti);
▪ CELLINI Marco: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 4 (quattro);
▪ DE FALCO Andrea: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 6 (sei);
▪ DE LUCIA Alfonso: applicazione ex artt. 23 CGS della squalifica per mesi 5 (cinque);
▪ DONI Cristiano: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per anni 2 (due);
▪ GERVASONI Carlo: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 20
(venti);
▪ CONTEH Kewullay: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 20
(venti);
▪ LOCATELLI Tomas: applicazione ex art. 23 CGS della squalifica per anni 2 (due);
▪ MICOLUCCI Vittorio: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 4
(quattro);
78
▪ MORA Nicola: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 4 (quattro);
▪ NARCISO Antonio: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 15
(quindici);
▪ PARLATO Gianfranco: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 2
(due);
▪ PASSONI Dario: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per anni 1 (uno) e
mesi 2 (due);
▪ PEDERZOLI Alex: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 16 (sedici)
con ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00);
▪ POLONI Mirco: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 12 (dodici);
▪ RUOPOLO Francesco: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per anni 1
(uno) e mesi 4 (quattro);
▪ SBAFFO Alessandro: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per anni 1 (uno)
e mesi 4 (quattro) e ammenda di € 100.000,00 (€ centomila/00);
▪ TAMBURINI Juri: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 10 (dieci);
▪ Società ASCOLI CALCIO 1898 Spa: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della
penalizzazione di punti 1 (uno) da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013 con
ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00);
▪ Società AS LIVORNO CALCIO Spa: applicazione ex art. 23 CGS della ammenda di €
15.000,00 (€ quindicimila/00);
▪ Società ATALANTA BERGAMASCA Spa: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della
penalizzazione di punti 2 (due) da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013 con
ammenda di € 25.000,00 (€ venticinquemila/00);
▪ Società FROSINONE CALCIO Srl: applicazione ex art. 23 CGS della penalizzazione di
punti 1 (uno) da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013;
▪ Società MODENA FC Spa: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della penalizzazione di
punti 2 (due) da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013;
▪ Società US CREMONESE Spa: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della penalizzazione
di punti 1 (uno) da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013 con ammenda di €
30.000,00 (trentamila/00);
▪ Società US GROSSETO FC Srl: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della penalizzazione
di punti 6 (sei) da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013 con ammenda di €
40.000,00 (€ quarantamila/00);
C) infligge le seguenti sanzioni:
▪ ALBERTI Andrea: squalifica per 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi;
▪ CAREMI Davide: squalifica per 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi;
▪ CASSANO Mario: squalifica per 5 (cinque) anni, con preclusione alla permanenza in
qualsiasi rango o categoria della FIGC;
▪ CATINALI Edoardo: squalifica per 9 (nove) mesi, per violazione dell’art. 7, comma 7,
CGS e art. 6 CGS, così qualificati i fatti a lui addebitati in relazione alla gara Albinoleffe-
Piacenza del 20/12/2010;
▪ COLACONE Roberto: squalifica per 4 (quattro) anni;
▪ COMAZZI Alberto: squalifica per 4 (quattro) anni;
▪ COSSATO Federico: squalifica per 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi;
▪ CRISTANTE Filippo: squalifica per 3 (tre) anni;
▪ DE FALCO Franco: inibizione per 3 (tre) anni e 9 (nove) mesi;
▪ FERRARI Nicola: squalifica per 3 (tre) anni;
▪ FISSORE Riccardo: squalifica per 3 (tre) anni e 9 (nove) mesi;
▪ FIUZZI Luca: squalifica per 4 (quattro) anni;
▪ FONTANA Alberto Maria: squalifica per 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi;
79
▪ GARLINI Ruben: squalifica per 3 (tre) anni;
▪ IACONI Andrea: inibizione per 3 (tre) anni e 9 (nove) mesi;
▪ IACOPINO Vincenzo: squalifica per 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi;
▪ ITALIANO Vincenzo: squalifica per 3 (tre) anni;
▪ JOB IYOCK Thomas Herve: squalifica per 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi;
▪ MAGALINI Giuseppe: inibizione per 3 (tre) anni e 3 (tre) mesi
▪ MASTRONUNZIO Salvatore: squalifica per 4 (quattro) anni;
▪ NASSI Maurizio: squalifica per 3 (tre) anni;
▪ NICCO Gianluca: squalifica per 3 (tre) anni;
▪ PAOLONI Marco: squalifica per 4 (quattro) anni;
▪ RICKLER Cesare: squalifica per 4 (quattro) anni;
▪ ROSATI Gianni: inibizione per 3 (tre) anni e 3 (tre) mesi;
▪ SANTONI Nicola: squalifica per 5 (cinque) anni, con preclusione alla permanenza in
qualsiasi rango o categoria della FIGC;
▪ SANTORUVO Vincenzo: squalifica per 6 (sei) giornate effettive di gara da scontarsi nella
stagione agonistica 2012/13 per violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, così qualificati i fatti
a lui addebitati in relazione alla gara Frosinone – Grosseto del 15/5/2010;
▪ SARTOR Luigi: squalifica per 5 (cinque) anni, con preclusione alla permanenza in
qualsiasi rango o categoria della FIGC;
▪ SERAFINI Mattia: squalifica per 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi;
▪ STEFANI Mirko : squalifica per 4 (quattro) anni;
▪ VANTAGGIATO Daniele: squalifica per 3 (tre) anni;
▪ VENTOLA Nicola: squalifica per 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi;
▪ ZAMPERINI Alessandro: squalifica per 5 (cinque) anni, con preclusione alla permanenza
in qualsiasi rango o categoria della FIGC;
▪ Società U.C. ALBINOLEFFE Srl: penalizzazione in classifica di punti 15 (quindici) da
scontarsi nella stagione agonistica 2012/13 e ammenda di 90.000,00 (novantamila/00)
euro;
▪ Società A.C. ANCONA Spa: penalizzazione in classifica di punti 8 (otto) da scontarsi
nella stagione agonistica 2012/13;
▪ Società U.S. AVESA H.S.M.: penalizzazione in classifica di punti 1 (uno) da scontarsi
nella stagione agonistica 2012/13 e ammenda di € 200,00 (duecento/00) euro;
▪ Società DELFINO PESCARA 1936: penalizzazione in classifica di punti 2 (due) da
scontarsi nella stagione agonistica 2012/13;
▪ Società EMPOLI F.B.C. Spa: penalizzazione in classifica di punti 1 (uno) da scontarsi
nella stagione agonistica 2012/13;
▪ Società A.C. MONZA BRIANZA 1912: penalizzazione in classifica di punti 5 (cinque) da
scontarsi nella stagione agonistica 2012/13;
▪ Società NOVARA CALCIO Spa: penalizzazione in classifica di punti 4 (quattro) da
scontarsi nella stagione agonistica 2012/13 e ammenda di 35.000,00 (trentacinquemila/00)
euro;
▪ Società PADOVA CALCIO Spa: penalizzazione in classifica di punti 2 (due) da scontarsi
nella stagione agonistica 2012/13;
▪ Società PIACENZA F.C. Spa: penalizzazione in classifica di punti 11 (undici) da scontarsi
nella stagione agonistica 2012/13 e ammenda di 70.000,00 (settantamila/00) euro;
▪ Società RAVENNA CALCIO Srl: penalizzazione in classifica di punti 1 (uno) da scontarsi
nella stagione agonistica 2012/13;
▪ Società REGGINA CALCIO Spa: penalizzazione in classifica di punti 4 (quattro) da
scontarsi nella stagione agonistica 2012/13;
▪ Società U.C. SAMPDORIA Spa: ammenda di 50.000,00 (cinquantamila/00) euro;
▪ Società A.C. SIENA Spa: ammenda di 50.000,00 (cinquantamila/00) euro;
80
▪ Società SPEZIA CALCIO Srl: ammenda di 30.000,00 (trentamila/00) euro.

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico.

Pubblicato in Roma il giorno 18 giugno 2012
Il Segretario Federale Il Presidente Federale
Antonio Di Sebastiano Giancarlo Abete
.

Fonte: sport.sky.it

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