Calcio, Delio Rossi squalificato per 3 mesi

Il Giudice Sportivo ha squalificato per tre mesi Delio Rossi dopo la rissa con Adem Ljajic

Il Giudice Sportivo ha squalificato per tre mesi Delio Rossi dopo  la rissa con Adem Ljajic.

Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS (pervenuta a mezzo fax alle ore 9,19 odierne) circa la condotta tenuta al 31° del primo tempo dall’allenatore Delio Rossi (Soc. Fiorentina) nei confronti del calciatore Adem Ljajic (Soc. Fiorentina); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky e Rai), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, l’allenatore viola aveva provveduto alla sostituzione del calciatore n. 22 che, uscito dal terreno di giuoco, nell’accomodarsi in panchina, non accettando evidentemente tale decisione, gli rivolgeva un ironico e provocatorio applauso, presumibilmente accompagnato da parole altrettanto non gradite. Il Rossi si lanciava repentinamente sul proprio calciatore, afferrandolo con il braccio sinistro e colpendolo ripetutamente con il braccio destro al volto, fintantoché alcuni collaboratori riuscivano, sia pure a fatica, ad allontanarlo dallo Ljajic. Il tecnico riprendeva quindi a svolgere la sua funzione e la gara proseguiva regolarmente senza alcun intervento da parte dell’Arbitro che, su richiesta di questo ufficio, dichiarava (e-mail ricevuta alle ore 11,52 odierne) di “non aver visto quanto accaduto”.  Le immagini televisive, puntualmente e dettagliatamente confermate da quanto relazionato dai collaboratori della Procura federale, evidenziano quindi una condotta inconsulta, tanto violenta quanto imprevedibile, la cui gravità non può essere attenuata dalla tensione emotiva generata da una delicata fase agonistica. P.Q.M. delibera di infliggere all’allenatore Delio Rossi (Soc. Fiorentina) la sanzione della squalifica per tre mesi.

Alla Fiorentina è stata comminata un’ammenda di 15.000 euro “per avere suoi sostenitori, al 34° del primo tempo, indirizzato ad un calciatore della propria squadra grida e cori costituenti espressione di discriminazione etnica; per avere inoltre, al 40° del secondo tempo, indirizzato cori insultanti nei confronti delle forze dell’ordine; entità della sanzione attenuata ex 13 comma 1 lettere a) e b), per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza”.

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